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La sanzione ex art 709 ter c.p.c. viene comminata in diretta conseguenza di comportamento ostativo alle prescrizioni giudiziali, a prescindere da pregiudizio al minore. Cass. 27 giugno 2018 n. 16980

Cass. 27 giugno 2018 n. 16980 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'articolo 709 ter c.p.c., comma 2, n. 4, secondo la Corte, "non è consentita soltanto in presenza di accertati pregiudizi al minore, derivanti dal comportamento del genitore, ma è la stessa norma ad attribuire al giudice la facolta' di applicare una o piu' tra le misure previste dall'articolo 709 c.p.c. nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento",pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore. Questa interpretazione e'coerente con la funzione deterrente e sanzionatoria delle misure previste dall'articolo 709 c.p.c. e, in particolare, di quella consistente nella condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

autore: Zadnik Francesca