La domanda di rendiconto può essere esperita anche dopo lo scioglimento della comunione. Cass. 16 luglio 2018 n. 18857
L'obbligo di rendere il conto tra coeredi, ai sensi dell'art. 723 c.c., può essere ulteriore e successivo rispetto alla divisione ereditaria.Chiunque svolge attività nell'interesse di altri è tenuto a portare a conoscenza di costoro gli atti posti in essere.La resa dei conti fra coeredi è un'operazione inserita nel procedimento divisorio e «finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione».Essa può costituire obbligo a sé stante, svincolato dal procedimento divisorio e pertanto esperibile anche in seguito senza condizionamenti reciproci.
editor: Fossati Cesare
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