La domanda di rendiconto può essere esperita anche dopo lo scioglimento della comunione. Cass. 16 luglio 2018 n. 18857

Venerdì, 20 Luglio 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione, sezione II, Ordinanza 16 luglio 2018 n. 18857 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo di rendere il conto tra coeredi, ai sensi dell'art. 723 c.c., può essere ulteriore e successivo rispetto alla divisione ereditaria.
Chiunque svolge attività nell'interesse di altri è tenuto a portare a conoscenza di costoro gli atti posti in essere.
La resa dei conti fra coeredi è un'operazione inserita nel procedimento divisorio e «finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione».
Essa può costituire obbligo a sé stante, svincolato dal procedimento divisorio e pertanto esperibile anche in seguito senza condizionamenti reciproci.

editor: Fossati Cesare