La CTU non è un mezzo di prova per la ricostruzione dell'asse ereditario – Cass. 23 aprile 2018 n° 9979
Nella controversia ereditaria che aveva dato origine al caso cadeva in successione un immobile non comodamente divisibile, di talchè si procedeva a CTU per l'individuazione delle modalità di divisione. Il consulente procedeva alla predisposizione dei lotti e il Tribunale procedeva all'assegnazione disponendo il pagamento di conguagli e il rilascio dell'immobile da parte dell'erede non assegnatario. La sentenza veniva poi appellata e successivamente portata all'attenzione della Suprema Corte. Fra le doglianze vi era anche quella relativa al fatto che il CTU non avrebbe correttamente identificato la massa ereditaria, perché avrebbe omesso di cercare, individuare e valutare i beni mobili facenti parte di essa, con conseguente incidenza, oltre che sulla collazione, anche sulla quantificazione del conguaglio. La Cassazione rileva come l'impugnata sentenza si fa doverosamente carico di siffatta contestazione, deducendo come «non potesse essere onere del C.T.U., oppure funzione e finalità della consulenza tecnica d'ufficio (che mezzo di prova non è), andare alla ricerca dei mobili e delle somma di cui l'allora attrice si sarebbe appropriata; oppure delle donazioni in vita da parte del genitore e di cui la figlia avrebbe beneficiate. Ribadisce inoltre che più volte la Corte ha affermato che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
editor: Fossati Cesare
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