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L'assegno di mantenimento non può essere rideterminato su nuove basi nel giudizio di legittimità. Corretta la quantificazione fatta dalla Corte di appello. Cass del 27 aprile 2018 n. 10304

Mercoledì, 2 Maggio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito
Cass del 27 aprile 2018 n. 10304 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel corso del giudizio la donna, con cospicuo patrimonio personale derivante da beni ereditati e dall'attività professionale svolta, aveva subito una strana contrazione delle proprie entrate economiche, ritenuta ingiustificata e sospetta dalla Corte territoriale, che infatti aveva fissato l'assegno di mantenimento solo alla fine del giudizio di primo grado. Le rimostranze della donna non vengono prese in considerazione dalla corte perchè determinerebbero una nuova valutazione dell'an dell'assegno, non ammissibile in sede di legittimità.

autore: Zadnik Francesca