Indifferente alla sopravvenienza di figli da altri partner è la quantificazione originaria dell'assegno divorzile. Cass. 27 marzo 2018 n. 7557

Martedì, 3 Aprile 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. 27 marzo 2018 n. 7557 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Accolto il ricorso straordinario di una donna che si era vista ridurre l'assegno divorzile sulla scorta dell'errata valutazione della Corte territoriale che aveva qualificato come "fatto nuovo" e pertanto modificativo e sopravvenuto rispetto all'epoca del divorzio, la circostanza che l'uomo avesse avuto due gemelle dalla nuova compagna. La Suprema Corte invece verifica come la circostanza suddetta fosse già ben nota all'epoca del divorzio, che infatti aveva disposto sulla base della conoscenza dell'esistenza delle due figlie. "La natura della sentenza di moficia delle condizioni di divorzio, ex art 9 l. 898 1970, è quella di pronuncia che incide su un giudicato "rebus sic stantibus"che in quanto tale può essere modificato solo in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti al divorzio". La sentenza viene quindi cassata e rinviata alla corte territoriale in diversa composizione.

editor: Zadnik Francesca