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Giustificato il beneficio dell'amministratore di sostegno se si è dipendenti dalle spese futili e dal gioco. Cass. 7 marzo 2018 n. 5492

Cass. 7 marzo 2018 n. 5492 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Può adottarsi la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse del beneficiario, anche quando ricorra una condizione di prodigalità. La Corte di Appello aveva escluso la legittimità del procedimento volto all'inabilitazione di una donna che aveva contratto in poco tempo una serie incredibile di debiti, fra gli altri anche per acquisto di consumazioni al bar e di "gratta e vinci" (34 mila euro circa) ed anche per finanziamenti, a fronte di entrate derivanti da reddito da pensione pari ad € 1600 circa. La Corte di Appello aveva constatato l'esistenza dei presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno. La Cassazione ritiene corretto questo assunto.
Il giudice di secondo grado ha dunque correttamente applicato l'amministrazione di sostegno in quanto «maggiormente idonea ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, attesa la sua flessibilità e la maggiore agilità della procedura applicativa meno afflittiva rispetto alla inabilitazione». Importante il passaggio della Cassazione, secondo cui la prodigalità "cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro", configura "autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili"

editor: Zadnik Francesca