L'obbligo di corrispondere assegno divorzile ha fondamento personalissimo ed è intrasmissibile agli eredi. Cass. 20 febbraio 2018 n. 4092.
Alla morte del soggetto obbligato al pagamento dell'assegno divorzile all'ex coniuge, qualora si versi ancora nelle more del giudizio attinente alla sfera dell'entità delle somme, l'obbligo non può essere trasferito in via successoria agli eredi dello stesso. L'obbligo di corrispondere all'ex coniuge l'assegno di divorzio è sempre legato indissolubilmente allo status, come tale elemento personalissimo ed intrasferibile, poichè può essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status di ex coniuge si riferisce. Pertanto è improseguibile nei confronti degli eredi dell'obbligato l'azione di riconoscimento dell'assegno divorzile da parte del coniuge superstite e non può richiedersi di subentrare nella posizione processuale dell'obbligato agli eredi del de cuius.
editor: Zadnik Francesca
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