Lecita la condotta della ex moglie che chiede ed ottiene informazioni sul conto corrente dell'ex marito alla banca di costui. Cass. sent. 20649 del 31 agosto 2017
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La Corte di cassazione ha decretato inammissibile il ricorso del
marito presentato a seguito della dichiarazione, da parte della Corte
d'appello, dell'inammissibilità della sua posizione in quanto priva di
una ragionevole probabilità di essere accolta. Resta
ferma la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva respinto
la richiesta danni avanzata dall'uomo nei confronti della moglie,
che sarebbe stata colpevole di aver illecitamente violato la sua privacy, assumendo informazioni circa lo stato del conto corrente dell'uomo per utilizzare le informazioni in causa di separazione. Secono la Corte la donna non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento ed inoltre l'uomo non aveva nemmeno offerto elementi fondanti il danno subito dalla condotta della ex.
autore: Zadnik Francesca
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