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Permane componente solidaristica fra coniugi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento post separazione. Cass.16 maggio 2017, n. 12196.

Giovedì, 18 Maggio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. I, 12 maggio 2017 n. 12196 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Cassazione ritiene nel caso di specie sia stato correttamente interpretato ii criterio ex art 156 c.c., secondo il quale  il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Anche nell'eccezionalità della capacità reddituale del caso di specie, pertanto, permane l'obbligo di solidarietà fra le parti. Viene rimarcata altresì la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla cd. "solidarietà post-coniugale" nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione. "Per quanto in questa sede maggiormente rileva, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi."

autore: Zadnik Francesca