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Solo circostanze eccezionalmente gravi possono sacrificare la libertà matrimoniale del beneficiario. Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536

Corte di Cassazione, sez. I, 11 maggio 2017 n. 11536 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I figli del beneficiario della misura di protezione impugnavano il matrimonio contratto dal padre con la badante di 40 anni più giovane, fondando la propria azione sulla ratio dell'art. 119 c.c. che in caso di interdizione consente l'impugnazione a "tutti coloro che abbiano un interesse legittimo".
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dei figli, interpretando analogicamente la disposizione, come comprensiva dei casi di amministrazione di sostegno, attesa l'applicabilità di questa nuova misura di protezione a casi del tutto analoghi a quelli in passato oggetto di interdizione.
Diversamente opina la Cassazione, la quale esalta i profili di distinzione delle misure di protezione, laddove l'amministrazione di sostegno ha come obiettivo quello di sacrificare nella misura minore possibile la capacità di agire del soggetto.
Alla luce di siffatto scopo prioritario dell'amministrazione di sostegno vanno lette le norme che consentono il richiamo di disposizioni dettate per l'interdetto. L'art. 411 c.c. consente sì il richiamo alle norme dettate per l'interdetto, ma nella misura in cui siano espressamente fatte oggetto di un provvedimento individualizzato del giudice tutelare, misurato sull'interesse del beneficiario, non certo di terzi.
Ove sia interesse del beneficiario promuovere azione di annullamento del matrimonio, soccorrerà la possibilità di impugnazione per incapacità naturale (art. 120 c.c.), anche da parte dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 412 c.c.  

 

editor: Fossati Cesare