inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Nel giudizio di modifica si valutano solo le circostanze sopravvenute. Cassazione 13 gennaio 2017 n. 787

apri il documento allegato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al giudice investito della domanda di modifica dell'assegno di divorzio non è consentito procedere ad una autonoma e nuova valutazione dell'entità dell'assegno o dei suoi presupposti, dovendo limitarsi a verificare se ed in quale misura le sopravvenute circostanze abbiano alterato l'equilibrio raggiunto nel precedente giudizio e, conseguentemente, adeguare l'obbligo di contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, fino alla sua eventuale totale revoca.
La valutazione delle circostanze sopravvenute non può essere astratta. Il giudice distrettuale ha discusso del potenziale di redditività del patrimonio immobiliare del ricorrente, senza che questo fosse neppure esattamente commisurato e del quale si ignorano le componenti, dall'altro ha postulato che vi fosse una copertura delle voci negative (l'accertata perdita della capacità lavorativa, la modesta entità della pensione, il mantenimento di un ulteriore figlio e le spese per il proprio badante) sulla base della redditività degli immobili posseduti senza che di questo si sia discusso e se ne siano commisurati i termini.
Pertanto il giudice della revisione deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato, l'equilibrio già raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial-reddituale accertata.

autore: Fossati Cesare