L'assegno di mantenimento va tenuto distinto dai mezzi di sussistenza ex art. 570 c.p. Cass. 25 gennaio 2017 n° 3831
La Cassazione precisa come in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'espressione "mezzi di sussistenza" di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, esprima un concetto diverso dall'"assegno di mantenimento" stabilito dal giudice civile, essendo in materia penale rilevante solo cio' che e' necessario per la sopravvivenza del familiare dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ipotesi aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, non ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione, occorre percio' verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato. In tal caso infatti la indisponibilita' di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato in parola, valendo come esimente, purche' si tratti di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilita' di introiti.
editor: Zadnik Francesca
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