Se la crisi coniugale è risalente non vi è nesso di causa ai fini dell'addebito. Tribunale di Pavia 10 agosto 2016
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Separazione dei coniugi. La moglie ha chiesto un assegno di mantenimento con l'atto introduttivo e in via subordinata in corso di causa un assegno alimentare. Il marito ha eccepito la tardività della domanda.Per il Tribunale l'assegno alimentare costituisce un minus ed è pertanto ricompreso nella più ampia domanda di assegno di mantenimento, pertanto la domanda è ammissibile.Contrapposte domande di addebito.In presenza di fatti eclatanti come la violenza domestica o l'infedeltà il nesso causale tra la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio e la fine dell'unione può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni. Quando però la crisi è risalente e si è protratta per lungo tempo è ad essa che si deve far riferimento come causa determinante la separazione.Quanto alle richiesta di un assegno in favore della moglie. Dall'istruttoria è risultata un'attività di commercio ambulante, che seppur fiscalmente non dichiarata, non per questo deve ritenersi non redditizia, anche perchè diversamente sarebbe stata abbandonata.E' risultato inoltre l'affitto di una casa e la disponibilità della casa già coniugale.La donna ha dichiarato il possesso di un diploma di operatrice socio sanitaria e le offerte di lavoro in questo settore non mancano.Non sussistono pertanto i presupposti per farsi luogo ad un riconoscimento economico.
autore: Fossati Cesare
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