Il contributo al mantenimento del coniuge non è recessivo rispetto a quello per il nuovo figlio. Cass. 13 gennaio 2017 n. 789
Condizioni di separazione risalenti ad accordo consensuale – ricorso per la modifica ex art. 710 cpc. Sopravvenienza di nuovo figlio: il diritto al mantenimento della moglie non retrocede in presenza di un nuovo figlio avuto dall'obbligato, tuttavia detta circostanza può essere valutata ai fini di una riduzione.
Variazione condizioni economiche risalenti alla separazione e attuali: le condizioni che rilevano in sede di modifica sono quelle presenti al momento della domanda di modifica.
Persistente stato di disoccupazione della beneficiaria di assegno: va valutata non il solo atteggiamento dell'interessato, bensì l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa, tenuto conto dei concreti fattori individuali ed ambientali.
Autonomia delle parti nella regolamentazione delle spese straordinarie: le soluzioni concordate dai coniugi in sede di separazione non possono essere riformate sul rilievo della loro opportunità, ma solo ove sopraggiungano giustificati motivi.
editor: Fossati Cesare
|
Lunedì, 27 Luglio 2026
Assegno divorzile |
|
Lunedì, 8 Giugno 2026
La disoccupazione del figlio maggiorenne non può rimanere a carico del genitore ... |
|
Mercoledì, 13 Maggio 2026
Accollo del mutuo in separazione consensuale e mancata previsione nel divorzio - ... |
|
Giovedì, 26 Marzo 2026
La funzione degli ordini di protezione - Tribunale di Pavia, Sez. III, ... |



