Il cambio di collocamento prevalente modifica anche la competenza per territorio. Cass. 14 dicembre 2016, n. 25636
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In tema di regolamento necessario di competenza, la controversia relativa alla modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, ai sensi dell'ari. 337-quinquies cod. civ., appartiene all'esclusiva competenza del tribunale ordinario, territorialmente individuato in base alla residenza dei figli minori, così come determinata dal provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica.
Il Tribunale adito (Isernia) per la modifica del decreto di affidamento delle figlie, aveva eccepito la propria incompetenza in favore del Tribunale della residenza del convenuto e delle figlie.
La ricorrente chiedeva la riforma del decreto della Corte d'Appello di Campobasso che aveva modificato l'assetto precedente stabilendo il collocamento prevalente presso il padre.
Per la Cassazione, ove non si voglia utilizzare il principio generale di cui all'ars. 18 c.p.c. e si intenda dar prevalenza al criterio della residenza della prole, nel caso in esame il figlio a cui la ricorrente vuole far cambiare di collocamento impone che di tale situazione si occupi il giudice viciniore.
autore: Fossati Cesare
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