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Annullabili i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati dal Giudice incompetente per territorio. Corte d’Appello di Firenze, Ord. 9 aprile 2024

Venerdì, 12 Aprile 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Competenza | Merito
Corte d'Appello di Firenze, Est. Mariani, ord. 09.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non sussistendo più, per effetto della recente riforma processuale, il presupposto dell’assenza di potestas iudicandi in capo al Presidente che, nel vigore della normativa antecedente, pur potendo emanare provvedimenti temporanei validi nelle more, doveva necessariamente rimettere la causa davanti all’Istruttore per la pronuncia di incompetenza, e, piuttosto, ricorrendo oggi strumenti a difesa immediata degli interessi maggiormente suscettibili di lesione, deve ritenersi assente in capo al Collegio o al Giudice Delegato incompetenti il potere di emanare provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c.

 

Incompetenza per territorio – Provvedimenti temporanei e urgenti - Reclamo

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.24 c.c.

La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo promosso ex art. 473-bis.24 c.p.c., annulla il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c., il quale, nel contesto di un procedimento separativo, previa declaratoria della propria incompetenza in favore del Tribunale di Siena, ha assunto provvedimenti temporanei e urgenti disponendo in ordine alla assegnazione della casa familiare e al mantenimento della coniuge e dei figli.

Se, vigente il precedente regime normativo, si riteneva possibile che nella fase presidenziale, pur essendo riconosciuta l’incompetenza del Tribunale adito per ragioni di territorio, si potesse comunque pronunciare in via di urgenza e ciò in ragione della assenza di potestà decisoria in capo al Presidente, oggi, all’udienza di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice può provvedere alla immediata decisione della causa e quindi declinare subito la propria competenza; peraltro, la riforma ha previsto strumenti atti a scongiurare pregiudizi imminenti o irreparabili che possono essere adottati nel periodo intercorrente tra la declaratoria di incompetenza e la riassunzione davanti al Giudice competente.

Tanto premesso, il decreto impugnato va annullato nella parte relativa alle misure temporanee e urgenti pronunciate dal primo Giudice.

autore: Fossati Cesare