Non è possibile imporre un regime alimentare rigido a un minore contro il volere dell'altro genitore. Tribunale di Roma, 19 ottobre 2016.
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Il tribunale di Roma ha correttamente collocato le decisioni riguardanti il regime alimentare del figlio minore,
rientrano a pieno titolo tra quelle di "maggior interesse" che, ai sensi
dell'art. 337 ter c.c., specie in regime di affidamento condiviso di figli minori in una coppia separata.
Nel caso di specie, la madre aveva imposto al minore una dieta vegana, senza consultare il padre. Il Tribunale non ravvisava però particolari ragioni legittimanti un così rigido regime alimentare: piuttosto, "il buono stato di salute della minore e l'assenza di qualsivoglia condizione patologica, mal si conciliavano con lo scarso accrescimento ponderale e in altezza i quali sono probabilmente determinati proprio dalla dieta vegana imposta dalla madre"
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso del padre e ha stabilito la necessità, per la minore, di seguire un regime alimentare vario, in grado di soddisfare le esigenze sottese alla sua buona crescita e al suo necessario sviluppo.
autore: Zadnik Francesca
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