Sulla prova del danno morale quale componente autonoma del danno non patrimoniale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 aprile 2026, n. 9027

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 aprile 2026, n. 9027; Pres. Graziosi, Rel. Dell’Utri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della prova del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale, è consentito – ed anzi doveroso per il giudice – il ricorso alle massime di esperienza, potendo la gravità della lesione all'integrità psico-fisica fungere da fatto noto dal quale inferire, secondo un criterio di proporzionalità diretta, l'esistenza di un correlato stato di sofferenza interiore, senza che la parte sia gravata dall'onere di articolare specifici e analitici capitoli di prova sulle proprie condizioni emotive e psicologiche.



Diritti della persona – Diritto alla salute – Danno morale – Danno non patrimoniale – Prova; Rif. Leg. Art. 2059 c.c.

editor: Ferrandi Francesca