Risarcimento a seguito di un'emotrasfusione con sangue infetto e poteri del giudice - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 maggio 2026, n. 12609

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 05 maggio 2026, n. 12609; Pres. Iannello, Rel. Dell’Utri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il potere officioso del giudice del merito, volto alla sollecitazione degli uffici amministrativi competenti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni idonee al conseguimento dell'indennità di cui la legge n. 210/1992 abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 89, co.1, c.p.c., di precisare apertis verbis di non aver ottenuto alcunché a titolo di indennità, nonostante quell'esito amministrativo positivo.


Diritto alla salute - Diritti della persona - Risarcimento dei danni - Risarcimento a seguito di un'emotrasfusione con sangue infetto - Onere della prova - Poteri del giudice – Processo civile; Rif. Leg. Legge n. 210/1992; artt. 1223, 2043, 2056, 2041 e 2697 c.c. e art.  213 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca