Sulla liquidazione dei danni lungolatenti da emotrasfusione - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 19 giugno 2026, n. 20781
In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai momenti successivi, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza. In termini più analitici, sono stati distinti i momenti di "inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili)", con la conseguenza che, ai fini del danno biologico, rilevano i sintomi apprezzabili risarcitoriamente, mentre, se la consapevolezza diagnosticata precede i sintomi, può radicarsi il danno morale da sofferenza, cui può seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia.
Diritti della persona - Risarcimento del danno da emotrasfusione - Danno lungolatente - Valutazione e liquidazione – Responsabilità sanitaria; Rif. Leg. Art. 2935 c.c. e L. 210 del 1992
editor: Ferrandi Francesca
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