Ricovero in RSA di paziente psichiatrico e riparto degli oneri tra SSN e assistito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 maggio 2026 n. 16735

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 28 maggio 2026, n. 16735 – Pres. Mercolino, Cons. Rel. D’Orazio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di prestazioni sociosanitarie residenziali, la retta di ricovero in RSA non è integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale quando, all’esito di un accertamento di merito insindacabile in cassazione, non risulti provato che il paziente necessitasse di un piano terapeutico personalizzato e di prestazioni sanitarie inscindibili da quelle assistenziali; in tal caso, ove la prestazione si risolva nella somministrazione di terapia farmacologica per via orale, sorretta da sorveglianza e assistenza quotidiana, può configurarsi la compartecipazione dell’assistito alla spesa per la componente socio-assistenziale.

La decisione conferma, sul piano applicativo, che nelle controversie sulle rette di ricovero non basta la gravità della patologia per ottenere la gratuità integrale della prestazione: occorre dimostrare in modo puntuale la presenza di una presa in carico sanitaria personalizzata, con inscindibilità tra cura e assistenza.
Per le famiglie, questo significa che il contenzioso deve essere costruito soprattutto sulla documentazione clinica, sulle cartelle, sui piani terapeutici e sulla prova della reale intensità sanitaria dell’assistenza; altrimenti il rischio è che il giudice qualifichi il ricovero come socioassistenziale, con conseguente onere economico in tutto o in parte a carico dell’utente.
Per le strutture e per gli enti pubblici, la pronuncia rafforza l’idea che la distinzione tra quota sanitaria e quota sociale resti decisiva e che il giudizio non possa fondarsi su formule astratte, ma sulla concreta valutazione del bisogno terapeutico del singolo paziente.
In prospettiva, la sentenza si inserisce in un indirizzo rigoroso: la tutela del diritto alla salute non coincide automaticamente con la gratuità del ricovero in struttura residenziale, perché la gratuità piena richiede la prova dell’integrazione necessaria e non scindibile tra prestazioni sanitarie e assistenziali.
 
Diritti della persona Prestazioni sociosanitarie - Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali - Prestazioni ad elevata integrazione sanitaria - Patologie psichiatriche - Piano terapeutico personalizzato - Riparto della spesa - Compartecipazione dell’assistito – Rif. Leg. artt. 32 e 117, co. 2, lett. m), Cost.; art. 3 DPCM 14 febbraio 2001; artt. 1, 3, 19, 53 e 63 della Legge 21 dicembre 1978, n. 837.

editor: Cianciolo Valeria