L'istanza della minore ad essere autorizzata ad abortire non può essere accolta senza l'ascolto della stessa. Tribunale di Mantova, 29 febbraio 2016.
Il ruolo del giudice tutelare nel procedimento di autorizzazione all'aborto, di cui all'art.
12 della L. 194/1978, è – "in tutti i casi in cui l'assenso dei
genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere
espresso" – esclusivamente quello di consentire alla minore di decidere
in merito all'interruzione di gravidanza.
Funzione che, allora, non può
configurarsi – come già rilevato dalla Corte Costituzionale con
ordinanza 76/96 – quale potestà codecisionale" trattandosi di decisione
rimessa, alle condizioni sancite, solo "alla responsabilità della
donna".
Il provvedimento dell'organo tutelare dovrà inevitabilmente rispondere
soltanto "ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle
condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in
piena libertà morale".
Va da sè che in assenza della minore, il giudice non possa fa altro che rigettare l'istanza della stessa che aveva richiesto di poter interrompere la gravidanza.
editor: Zadnik Francesca
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