Sperequazione economica fra coniugi - Insussistenza stato di bisogno dato da nuove condizioni di vita del coniuge debole - Perdita requisiti per assegno divorzile - Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 16 novembre 2015, n. 23411
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La presenza di sperequazione economica fra coniugi non determina in
maniera assoluta ed incontrastata la determinazione di un assegno
divorzile in favore del più debole.
Qualora sia dimostrato che lo
stesso, infatti, ha contratto una nuova relazione more uxorio, ha
iniziato una convivenza ed ha acquistato un nuovo immobile contraendo un
mutuo cointestato con la nuova compagna, l'obbligo di corrispondergli
l'assegno divorzile, secondo la Suprema Corte, viene senz'altro meno.
autore: Francesca Zadnik
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