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È pienamente valido il trust cosiddetto interno. - Tribunale di Bologna, 1° ottobre 2003

Mercoledì, 1 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Merito

- Trust interno -
In pendenza di una causa di separazione il marito istituisce un trust conferendo ad una società fiduciaria il potere di disporre, amministrare e gestire alcuni beni immobili che venivano contestualmente trasferiti al fiduciario. La moglie chiede al tribunale in via primaria di dichiarare la nullità del trust e in subordine l'annullamento ex art. 184 cod. civ. relativamente ad uno di questi beni immobili che erano ancora in comunione legale essendo pendente la causa di appello sulla separazione. Risolto positivamente il problema della validità dell'istituzione del trust – e quindi rigettata la domanda proposta in via principale - il tribunale accoglie la domanda di annullamento ex art. 184 cod. civ. avendo il marito manente comunione disposto di un bene immobile senza il consenso della moglie. La decisione si segnala non solo per la conclusione, pacifica, circa l'annullamento dell'atto dispositivo da parte del marito del bene immobile in comunione legale, ma soprattutto per aver affrontato e risolto positivamente in modo molto approfondito il tema della ammissibilità nel nostro ordinamento del trust cosiddetto interno. Il problema è stato risolto in modo analogo da una ormai copiosa giurisprudenza di merito che viene indicata nella decisione.

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