L’istituzione di un trust e l’atto di dotazione patrimoniale non integrano un autonomo presupposto impositivo - Cass. Civ., Sez. V, ord. 20 maggio 2026 n. 15261

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 20 maggio 2026 n. 15261 – Pres. Paolitto, Cons. Rel. Bruno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’istituzione di un trust e il relativo atto di dotazione patrimoniale non integrano, di per sé, un autonomo presupposto impositivo, poiché sono fiscalmente neutri e non comportano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza dal disponente al trustee; l’imposta è dovuta soltanto al momento del trasferimento finale dei beni o dei diritti al beneficiario, in quanto solo tale attribuzione realizza un indice di capacità contributiva. Ne consegue che, in difetto di un trasferimento effettivo di ricchezza, anche le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute in misura proporzionale, ma semmai in misura fissa.

Un trust veniva assoggettato dall’Agenzia delle Entrate a imposta di donazione, imposta ipotecaria e imposta catastale. Le imposte erano state calcolate in misura proporzionale sull’atto istitutivo del trust.
La CTP di Firenze aveva respinto il ricorso. La CTR Toscana aveva confermato la decisione, ritenendo che l’istituzione del trust costituisse autonomo presupposto impositivo, in quanto atto idoneo a segregare i beni.
I contribuenti impugnavano la sentenza con cinque motivi, sostenendo in sintesi che:
il trust non produce, di per sé, un trasferimento stabile di ricchezza;
l’imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta al momento dell’atto istitutivo;
anche le imposte ipotecaria e catastale non potevano essere applicate in misura proporzionale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo:
l’istituzione del trust e il conferimento dei beni sono atti fiscalmente neutri;
l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo al trasferimento finale al beneficiario, quando si realizza un effettivo arricchimento.
Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo: in assenza di un trasferimento effettivo di ricchezza, le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute in misura proporzionale.
Il secondo motivo è stato rigettato.
I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
 
Successioni – Imposta successione e donazione - Istituzione di un trust - Vincoli di destinazione tassabili - Patrimonio del trustee - Rif. Leg. art. 5 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; artt. 2 e 10 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; art. 53 Cost.

editor: Cianciolo Valeria