Le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto vanno detratte dalla percentuale dovuta all'ex coniuge. - Cass. sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19427
Giovedì, 18 Dicembre 2003
Giurisprudenza
| Trattamento di fine rapporto di lavoro
| Legittimità
| Merito
-
Anticipazioni -
In tema di attribuzione, al coniuge cui è stato riconosciuto un assegno di
divorzio, del diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro, deve essere
cassata la pronuncia del giudice del merito che ai fini della quantificazione di tale quota abbia
preso in considerazione la durata del rapporto di lavoro, la corrispondente durata del rapporto
matrimoniale nonché l'intera indennità percepita, senza dare alcun rilievo al momento in cui erano
state versate varie anticipazioni (momento nella specie pacificamente anteriore, per due di esse,
all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987), atteso che l'anticipo, una volta accordato dal
datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, così
determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l'eventuale
mutamento della legislazione in materia.
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