Il diritto alla quota del TFR dell’ex coniuge non è azionabile coattivamente mediante versamento diretto. Tribunale di Cassino, 11 novembre 2024

Tribunale Civile di Cassino 11.11.24 n. 228 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In forza dell’art. 12-bis L. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno di divorzio, ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, e ciò  anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, divenendo attuale, e quindi azionabile, tale diritto nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento.

Premesso che, in tale contesto, il periodo di riferimento temporale comprende anche l'intera fase della separazione, non sono previste, per l'adempimento "in executivis" dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità di cui trattasi, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli, al mantenimento e agli alimenti per il coniuge separato, all'assegno di divorzio e al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori.

 

Rif. Leg. Art. 12-bis Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Diritto alla quota del TFR – Presupposti – Esigibilità della quota – Esecuzione mediante versamento diretto

editor: Fossati Cesare