Chi impugna la validità del testamento per infermità è tenuto a provare l'infermità. - Cassazione sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1770
- Testamento -
In
tema d'incapacità di testare ex articolo 591 del Cc, nell'ipotesi di grave infermità mentale
permanente del testatore, colui che impugna la validità del testamento è tenuto solo a provare
l'esistenza di quella malattia, mentre colui che intende giovarsi del testamento deve dare la prova
dell'esistenza di un intervallo di lucidità nel momento in cui furono espresse le ultime volontà.
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