Le quote di riserva sono calcolate con riferimento al momento dell'apertura della successione. - Cass. sez. unite, 12 giugno 2006, n. 13524
- Legittimari -
Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di
legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla
situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a
determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell'azione di riduzione
da parte di qualcuno dei legittimari.
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