Non è incostituzionale l'art. 583 c.c. nella parte in cui non riconosce l'ex coniuge erede legittimo in mancanza di altri successibili. - Cass. sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3747
- Ex coniuge -
La discrezionalità affidata dalla norma costituzionale al
legislatore ordinario non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di
tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost., nonché, per quanto riguarda i figli e fratelli
naturali, quello derivante dalla direttiva dettata dall'art. 30 comma 3 Cost. di equiparazione della
filiazione naturale a quella legittima (v. sul punto Corte Cost. 1979 n. 55; 11989 n. 310; 1990 n.
184). È certamente vero che il legislatore della riforma del diritto di famiglia, innovando
incisivamente la preesistente disciplina codicistica, ha attribuito rilievo preminente al vincolo di
coniugio in relazione all'eredità, riconoscendo al coniuge la posizione di componente fondamentale
della famiglia legittima tutelata dall'art. 29 Cost. e coerentemente regolando i suoi diritti
successori. Ma è altrettanto vero che il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale esclude
la configurabilità nel rapporto tra i coniugi divorziati di una comunità familiare nei cui confronti
la richiamata tutela costituzionale possa essere invocata.
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