Le funzioni di esecutore testamentario sono gratuite. - Cass. sez. II, 30 agosto 2004, n. 17382
- Esecutore testamentario -
La gratuità dell'ufficio
dell'esecutore testamentario nominato dal testatore, espressamente stabilita dall'art. 711 cod. civ.
nonostante la probabile onerosità dell'attività, si giustifica con la possibilità per chi ne è
investito di non accettare l'incarico, sottraendosi così ai relativi oneri, ovvero di espletarlo
sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che
questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute
per l'esercizio dell'ufficio.
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