Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima. - Cass. sez. unite, 25 ottobre 2004, n. 20644
- Azione di riduzione -
Premesso che nessuna norma prevede che il termine (incontestabilmente quello decennale di cui
all'art. 2946 cod. civ.) per esperire l'azione di riduzione decorra dalla data di apertura della
successione, l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione
può porsi solo con riferimento alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie.
Nel caso in cui la lesione derivi da donazioni tale termine decorre dalla data di apertura della
successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della
quota di riserva. Diversa è la situazione che si presenta, invece, con riferimento alla ipotesi in cui
la (potenziale) lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie. In tal caso,
infatti, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l'eredità,
rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo
potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l'azione di riduzione.
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