I provvedimenti camerali di revisione dell'assegno emessi dalla Corte d'appello sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge. - Cass. sez. I, 16 maggio 2005, n. 10229
- Ricorso per cassazione -
Il decreto emesso in camera di
consiglio dalla Corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale
(sempre in camera di consiglio) sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura e
alle modalità dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che aveva
pronunciato la separazione, può essere impugnato avanti la Corte di cassazione solo con il ricorso
straordinario per violazione di legge ex articolo 111 della Costituzione, essendo preclusa la
proponibilità di un ordinario ricorso per cassazione dall'articolo 739, comma 3, del Cpc, applicabile
a tutti i procedimenti in camera di consiglio anche di natura contenziosa, in forza dell'effetto
estensivo previsto dall'articolo 742-bis del Cpc. Ne consegue che il suddetto ricorso straordinario
può investire la motivazione del provvedimento solo per lamentarne la radicale carenza o la mera
apparenza e non già per dedurne eventuali lacune o inadeguatezze, riconducibili al n. 5 dell'articolo
360 del codice di procedura civile.
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