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I provvedimenti camerali di revisione dell'assegno emessi dalla Corte d'appello sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge. - Cass. sez. I, 16 maggio 2005, n. 10229

Lunedì, 16 Maggio 2005
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità | Merito

- Ricorso per cassazione -
Il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale (sempre in camera di consiglio) sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che aveva pronunciato la separazione, può essere impugnato avanti la Corte di cassazione solo con il ricorso straordinario per violazione di legge ex articolo 111 della Costituzione, essendo preclusa la proponibilità di un ordinario ricorso per cassazione dall'articolo 739, comma 3, del Cpc, applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio anche di natura contenziosa, in forza dell'effetto estensivo previsto dall'articolo 742-bis del Cpc. Ne consegue che il suddetto ricorso straordinario può investire la motivazione del provvedimento solo per lamentarne la radicale carenza o la mera apparenza e non già per dedurne eventuali lacune o inadeguatezze, riconducibili al n. 5 dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

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