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La produzione di documenti nel giudizio di divorzio in appello è possibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio. - Cass. sez. I, 27 maggio 2005, n. 11319

Venerdì, 27 Maggio 2005
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità | Merito

- Appello e reclamo -
Nel giudizio di divorzio, in grado di appello, soggetto al rito camerale ex articolo 4, comma 12, della legge n. 898 del 1970, l'acquisizione dei mezzi di prova e, segnatamente, dei documenti è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti in discorso. Deriva, da quanto precede, pertanto, che, assegnati distinti termini alle parti per il deposito di memorie e di documenti e per repliche nonché fissata udienza, in camera di consiglio, per l'audizione delle parti e la discussione del ricorso, deve essere cassata la sentenza che ha negato il diritto all'assegno divorzile in favore di una delle parti su fatti nuovi evidenziati dall'altra, mediante il deposito di documenti unicamente all'udienza di discussione pur in presenza di tempestiva eccezione di inammissibilità della produzione tardiva svolta dalla controparte specie ove il giudice non abbia consentito l'esplicarsi del contraddittorio mediante rinvio dell'udienza medesima e nella sentenza non siano state esplicate le ragioni di rigetto dell'eccezione di inammissibilità della produzione.

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