Nel giudizio di appello di separazione e di divorzio sono inammissibili nuovi mezzi di prova salvo che la Corte non li ritenga indispensabili e salvo che la parte non li abbia potuti produrre in primo grado per causa a lei non imputabile. - Cass. sez. I, 10 giugno 2005, n. 12291
- Appello e reclamo -
Nel giudizio di appello, anche nelle
controversie di divorzio (e di separazione personale dei coniugi) sono inammissibili nuovi mezzi di
prova ancorché si tratti di prove documentali, salvo che il collegio ritenga tali mezzi indispensabili
ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuto produrre nel giudizio di primo grado,
per causa a lei non imputabile. La violazione del divieto in parola, comunque, può essere ravvisata
solo allorché una tale produzione abbia avuto rilievo decisivo ai fini della pronuncia, traducendosi
in tale caso in un difetto di motivazione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la
Suprema corte pur affermando l'irritualità della produzione di nuovi documenti in appello, ha
affermato che non poteva pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata perché nell'ambito della
motivazione il richiamo ai documenti inammissibilmente prodotti dall'appellante aveva assunto un
aspetto meramente marginale).
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