Il criterio della durata del matrimonio non è l'unico criterio per la ripartizione della pensione tra ex coniuge e coniuge superstite. - Cass. sez. I, 10 ottobre 2003, n. 15164
- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
Ai fini
della ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite,
aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio della durata dei rispettivi
matrimoni, di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970 (nel testo novellato dall'art. 13
della legge n. 74 del 1987), non ha valore esclusivo, dovendo il giudice - in ragione del carattere
solidaristico dell'istituto - valutare, in relazione al caso concreto, anche ulteriori elementi, quali
l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le
condizioni di ciascun coniuge, e ogni altra circostanza inerente alla particolarità della situazione
(cfr. Corte cost., sent. n. 419 del 1999); tra essi, assume rilievo anche la convivenza
prematrimoniale del secondo coniuge con il de cuius, la quale può essere assunta dal giudice come
elemento della sua valutazione complessiva, e giustificare una ripartizione della pensione di
reversibilità diversa da quella proporzionale alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
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