Il criterio della durata del matrimonio non è l'unico criterio per la ripartizione della pensione tra ex coniuge e coniuge superstite. - Cass. sez. I, 10 ottobre 2003, n. 15148
- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
Il
giudice, chiamato a decidere la ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite e
coniuge divorziato nell'ipotesi prefigurata dall'articolo 9, comma 3, primo periodo legge 898/1970,
nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 74/1987 deve: a) applicare, quale criterio
preponderante e potenzialmente decisivo al predetto fine, quello della durata legale dei rispettivi
rapporti matrimoniali; b) ove l'applicazione di tale criterio conduca a esiti iniqui rispetto alle
particolari circostanze della concreta fattispecie, dedotte e dimostrate dalle parti, deve applicare
criteri "correttivi" dei risultati stessi: quali quelli dettati per il riconoscimento e la
determinazione dell'assegno di divorzio, ex articolo 5 della legge 898/1970; quello derivante dalla
dedotta e dimostrata convivenza more uxorio con il coniuge deceduto; e, comunque, ogni altro criterio
idoneo a ricondurre la situazione a equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre
riguardo, come criteri di orientamento e di chiusura, alla duplice funzione solidaristica realizzata
in questo caso dalla pensione di reversibilità e all' esigenza di tutelare, tra le due posizioni
confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso.
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