Il criterio della durata del matrimonio non è l'unico criterio per la ripartizione della pensione tra ex coniuge e coniuge superstite. - Cass. sez. I, 12 novembre 2003, n. 17018
- Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge -
In caso
di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge la pensione di reversibilità va suddivisa tenendo
conto anche della pregressa convivenza prematrimonale con il coniuge superstite. In caso di
ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato se,
da un lato, non può non tenersi conto del dato cronologico costituito dalla durata dei rispettivi
matrimoni, anche facendo a esso assumere valore preponderante, a esso vanno giustapposte, in sede di
integrazione o correzione degli effetti derivanti dalla rigidità dei dati numerici, tanto valutazioni
tratte dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5 della legge sul divorzio, quanto
considerazioni afferenti l'esistenza di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, le condizioni
economiche delle parti interessate e lo stesso ammontare dell'assegno goduto all'atto del decesso.
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