Se il divorzio non è ancora passato in giudicato, la delibazione della sentenza di nullità produce la cessazione della materia del contendere del processo di divorzio e travolge l'assegno divorzile attribuito. - Cass. sez. I, 25 giugno 2003, n. 10055
- Rapporti tra nullità, separazione e divorzio -
Pronunciata in primo grado, sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con condanna di uno dei coniugi al
pagamento di un assegno periodico in favore dell'altro, la Corte d'appello che accerti l'avvenuto
passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità di quel
matrimonio deve dichiarare cessata, tra le parti, la materia del contendere in ordine alla domanda di
divorzio con revoca di ogni statuizione, anche di ordine economico, contenuta nella sentenza del primo
giudice.
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