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Se il divorzio non è ancora passato in giudicato, la delibazione della sentenza di nullità produce la cessazione della materia del contendere del processo di divorzio e travolge l'assegno divorzile attribuito. - Cass. sez. I, 25 giugno 2003, n. 10055

Mercoledì, 25 Giugno 2003
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità | Merito

- Rapporti tra nullità, separazione e divorzio -
Pronunciata in primo grado, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con condanna di uno dei coniugi al pagamento di un assegno periodico in favore dell'altro, la Corte d'appello che accerti l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità di quel matrimonio deve dichiarare cessata, tra le parti, la materia del contendere in ordine alla domanda di divorzio con revoca di ogni statuizione, anche di ordine economico, contenuta nella sentenza del primo giudice.

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