Non può essere delibata, perché contraria all'ordine pubblico, la sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei tre bona matrimonii. - Cass. sez. I, 6 marzo 2003, n. 3339
- Delibazione
-
Il principio secondo il quale la delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale per ogni tipo di vizio o mancanza del consenso, attengano ai bona matrimonii ovvero
consistano nell'apposizione di una condizione, trova ostacolo nel principio di ordine pubblico
costituito dalla ineludibile tutela dell'affidamento dell'altro coniuge, ove l'esclusione dei bona
matrimonii ovvero l'apposizione di una condizione, siano rimasti nella sfera psichica di uno dei
nubendi, non essendo stati manifestati all'altro e non avendoli questi conosciuti, non essendo
conoscibili con la normale diligenza.
editor:
|
Giovedì, 30 Aprile 2026
La mera immaturità psichica e affettiva non è causa di nullità del ... |
|
Domenica, 26 Aprile 2026
La convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione ... |
|
Domenica, 14 Dicembre 2025
La convivenza come coniugi, quale situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione ... |
|
Domenica, 16 Novembre 2025
Non sussiste falso ideologico se l’atto di matrimonio con scelta del regime ... |



