I provvedimenti di revisione dell'assegno di separazione pronunciati dal tribunale sono immediatamente esecutivi in forza del principio generale individuato nell'art. 4 comma 11 della legge sul divorzio. - Corte d'appello di Milano, 25 febbraio 2004
-
Procedimento -
I provvedimenti di natura economica pronunciati in camera di consiglio nel
giudizio di revisione di prime cure di cui all'art. 710 c.p.c., sono immediatamente esecutivi a norma
di quanto dispone l'art. 4, comma 11, l. div., applicabile ai sensi dell'art. 23 l. div. e, pertanto,
sono sottratti alla disciplina dell'efficacia dei provvedimenti camerali di cui all'art. 741 c.p.c. Ne
deriva che la sospensione può essere disposta solo per gravi motivi, in applicazione di quanto
disposto dall'art. 283 c.p.c.
editor:
|
Mercoledì, 9 Settembre 2026
Revoca dell'assegno divorzile - Corte d'Appello Brescia, Sez. pers., min., fam. Sent. ... |
|
Domenica, 6 Settembre 2026
Revisione dell'assegno divorzile - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto 2026, n. ... |
|
Domenica, 30 Agosto 2026
Riduzione assegno divorzile |
|
Giovedì, 27 Agosto 2026
Assegno divorzile |



