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I provvedimenti di revisione dell'assegno di separazione pronunciati dal tribunale sono immediatamente esecutivi in forza del principio generale individuato nell'art. 4 comma 11 della legge sul divorzio. - Corte d'appello di Milano, 25 febbraio 2004

- Procedimento -
I provvedimenti di natura economica pronunciati in camera di consiglio nel giudizio di revisione di prime cure di cui all'art. 710 c.p.c., sono immediatamente esecutivi a norma di quanto dispone l'art. 4, comma 11, l. div., applicabile ai sensi dell'art. 23 l. div. e, pertanto, sono sottratti alla disciplina dell'efficacia dei provvedimenti camerali di cui all'art. 741 c.p.c. Ne deriva che la sospensione può essere disposta solo per gravi motivi, in applicazione di quanto disposto dall'art. 283 c.p.c.

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