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L'omessa motivazione quale vizio della sentenza sussiste solo se nel ragionamento del giudice si riscontra il mancato esame di punti decisivi della controversia. - Cass. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14086

Mercoledì, 17 Giugno 2009
Giurisprudenza | Filiazione | Legittimità

- Prova ematologica -
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (fattispecie in cui il giudice di merito aveva messo a fondamento della decisione le risultante si una ctu genetica contestata dai convenuti con argomentazioni riferibili a presunte indagini relative alla "fama" e al "tractatus").

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