L'omessa motivazione quale vizio della sentenza sussiste solo se nel ragionamento del giudice si riscontra il mancato esame di punti decisivi della controversia. - Cass. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14086
- Prova ematologica -
Il vizio di omessa o
insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se
nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento
dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non
conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la
valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e
scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(fattispecie in cui il giudice di merito aveva messo a fondamento della decisione le risultante si una
ctu genetica contestata dai convenuti con argomentazioni riferibili a presunte indagini relative alla
"fama" e al "tractatus").
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