Nei rapporti familiari di convivenza è ammissibile l'azione generale di arricchimento "senza causa" ove le prestazioni rese da un convivente a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti delle prestazioni rese nell'adempimento dei doveri morali e civili di - Cass. sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330
- Ingiustificato arricchimento -
L
'azione generale di arricchimento ha come presupposto l'arricchimento di un soggetto a danno dell
'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia
della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato,
di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E' tuttavia possibile
configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti
dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle
obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni
sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di
proporzionalità e di adeguatezza.
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