I versamenti di denaro sul conto corrente del convivente “more uxorio” sono ripetibili? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 26 giugno 2026, n. 21881

Lunedì, 6 Luglio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Convivenze
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 26 giugno 2026, n. 21881; Pres. De Stefano, Rel. Condello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.



Convivenze more uxorio - Versamenti di denaro sul conto corrente - Attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" - Ripetibilità - Esclusione; Rif. Leg. Artt. 2034 e 2041 c.c.

editor: Ferrandi Francesca