Danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale: il risarcimento spetta anche al convivente del genitore della vittima - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 21 maggio 2026, n. 15532

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 21 maggio 2026, n. 15532; Pres. Rubino, Rel. Simone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, il pregiudizio è configurabile anche in favore del convivente del genitore della vittima, inserito in un nucleo di "famiglia allargata", quando risulti la stabile convivenza con il danneggiato grave e le ricadute, sul piano relazionale e dinamico‑esistenziale, delle gravi menomazioni subite da quest'ultimo; tale danno è suscettibile di prova anche per presunzioni semplici, valorizzando, tra l'altro, gravità delle lesioni, durata dell'invalidità, convivenza e complessivo mutamento delle condizioni di vita del nucleo familiare, non potendo escludersi il risarcimento per la sola mancanza di un rapporto di filiazione biologica o adottiva.




Diritti della persona – Danno non patrimoniale – Lesione del rapporto parentale – Convivenza – Famiglia allargata; Rif. Leg. Artt. 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 c.c.

editor: Ferrandi Francesca