La misura cautelare della permanenza in casa inflitta al minore non costituisce una misura di custodia cautelare ma è solo equiparata ad essa ai fini del computo della sua durata. - Cass. penale, sez. II, 17 novembre 2003, n. 43901
- Misure
cautelari -
Secondo la disposizione espressa e la ratio della norma di cui all'articolo 21 del
Dpr 22 settembre 1988 n. 448, il minore al quale è imposta la misura della permanenza in casa viene
considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini della durata massima della misura e del
calcolo della pena da scontare, mentre per il resto è considerato libero, anche se sottoposto a
prescrizioni e obblighi. Ne deriva, da un lato, che il giudice non è tenuto a disporre la traduzione
per l'udienza del minore sottoposto alla detta misura e, dall'altro, che l'allontanamento del minore
dalla casa può assumere valenza (ad esempio, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma
5, dell'articolo 21 citato) solo quando è ingiustificato (e non lo è allorché il minore si allontani
dalla casa proprio per recarsi all'udienza) e non è, in tal caso, comunque assimilabile né al reato di
evasione né a quello di cui all'articolo 650 del codice penale.
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