Nell'attribuzione del cognome al figlio naturale occorre sempre valutare l'interesse del minore. - Cass. sez. I, 26 maggio 2006, n. 12641
- Filiazione
naturale -
Il figlio naturale, riconosciuto al momento della nascita unicamente dalla madre e
riconosciuto dal padre solo in un secondo momento, ha diritto a conservare il cognome precedentemente
attribuitogli, non solo ove dal nuovo cognome possa derivare allo stesso danno, ma anche allorquando
il cognome materno si sia radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere, atteso che
precludergli il diritto a mantenerlo si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della
sua personalità. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha confermato
la pronuncia del giudice del merito che aveva negato l'attribuzione del cognome del padre dopo aver
accertato, da un lato, la cattiva reputazione del cognome paterno, essendo l'avo paterno fortemente
sospettato di appartenere alla malavita organizzata, dall'altro che nell'intervallo tra i due
riconoscimenti il minore aveva maturato una precisa identità individuale e sociale per il fatto essere
conosciuto, nella cerchia sociale in cui vive, con il cognome della madre).
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