In caso di riconoscimento tardivo da parte del padre naturale il figlio maggiorenne o il tribunale per i minorenni, in caso di minore età del figlio, hanno il potere di decidere se il figlio debba acquisire o meno il cognome paterno e, in caso affermativo - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15087
- Filiazione naturale -
La ratio dell'art. 262
c.c. è quella di assicurare, in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia
di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa
equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio,
contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del
cognome, in quanto elemento identificativo della persona.
Infatti, secondo quanto affermato dalla
Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13 del 1994, il nome è uno degli elementi che
caratterizzano l'identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell
'art. 22 Cost., anche ai sensi dell'art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di
ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta radicatosi quale elemento
identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che
contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte cost., sentenze nn.
297 del 1996 e 120 del 2001), cosicché anche l'art. 262 cod. civ. va interpretato alla luce di tali
principi. Sulla base di essi questa Corte, riguardo al primo comma dell'art. 262, ha statuito (Cass.
17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre
sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può - a sua
scelta - valutando direttamente il proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del
padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei due genitori possa
opporsi alla sua scelta. Ove, invece, il figlio sia minore di età, detta scelta va compiuta, in forza
del terzo comma dell'art. 262, dal giudice, che dovrà valutare l'interesse del minore in relazione
ad esso, tenendo conto dell'esigenza di tutela del diritto alla già acquisita identità personale in
relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con
una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità, frutto di un ponderato
apprezzamento dell'interesse del minore, all'uopo tenendo conto di ogni specifico elemento della
fattispecie concreta (Cass. 1 agosto 2007, n. 16989; 27 aprile 2001, n. 6098).
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