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In caso di riconoscimento tardivo da parte del padre naturale il figlio maggiorenne o il tribunale per i minorenni, in caso di minore età del figlio, hanno il potere di decidere se il figlio debba acquisire o meno il cognome paterno e, in caso affermativo - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15087

Venerdì, 6 Giugno 2008
Giurisprudenza | Cognome | Legittimità | Merito

- Filiazione naturale -
La ratio dell'art. 262 c.c. è quella di assicurare, in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona. Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13 del 1994, il nome è uno degli elementi che caratterizzano l'identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell 'art. 22 Cost., anche ai sensi dell'art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte cost., sentenze nn. 297 del 1996 e 120 del 2001), cosicché anche l'art. 262 cod. civ. va interpretato alla luce di tali principi. Sulla base di essi questa Corte, riguardo al primo comma dell'art. 262, ha statuito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può - a sua scelta - valutando direttamente il proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei due genitori possa opporsi alla sua scelta. Ove, invece, il figlio sia minore di età, detta scelta va compiuta, in forza del terzo comma dell'art. 262, dal giudice, che dovrà valutare l'interesse del minore in relazione ad esso, tenendo conto dell'esigenza di tutela del diritto alla già acquisita identità personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità, frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore, all'uopo tenendo conto di ogni specifico elemento della fattispecie concreta (Cass. 1 agosto 2007, n. 16989; 27 aprile 2001, n. 6098).

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