La scelta del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori deve essere effettuata con esclusivo riferimento all'interesse del figlio minore. - Cass. sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4819
- Filiazione naturale -
L'ultimo
comma dell'art. 262 c.c. demanda al giudice la decisione circa le modalità di attribuzione del
cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno, e tale decisione deve
essere assunta nell'esclusivo interesse del figlio naturale minore il cui riconoscimento da parte del
padre avvenga in seguito al riconoscimento operato dalla madre, tenendo conto della natura inviolabile
del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost.; è conseguentemente da escludere che il
diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del
comportamento del genitore.
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