Sono da considerarsi prestazioni giudiziali anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio. - Cassazione sez. II, 19 febbraio 2007, n 3740
- Prestazioni giudiziali -
Ai fini dell' applicazione delle disposizioni della legge
professionale forense 1794/1942 sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che
consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano
al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e
rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività
propriamente processuali o a esse complementari. Rientra, ad esempio, fra le prestazioni giudiziali
l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio per la conclusione di una transazione che
ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione
davanti al giudice di pace, ma mediante negozio extraprocessuale, quale che sia la sua rilevanza
economica.
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